CCNL turismo: assunzioni stagionali per tutte le aziende

Le assunzioni STAGIONALI possono essere effettuate anche nelle aziende aperte tutto l'anno e COMUNICATE all'ENTE BILATERALE VENETO FVG
Categoria: Lavoro e contratti
Clicca qui per visualizzare la scheda del servizio associato a questa notizia

Questo l'importante indicazione è stata ribadita negli accordi siglati il 22 febbraio 2019
ad integrazione di quanto già disciplinato dal ccnl Turismo Confesercenti rinnovato lo scorso anno. Il ccnl viene applicato dagli Alberghi, alle Agenzie di Viaggio, ai Pubblici Esercizi e agli Stabilimenti Balneari aderenti e  i sottoscrittori  intendono con i nuovi accordi armonizzare le previsioni con la normativa vigente (Decreto Dignità) in materia di contratti a tempo determinato ed attività stagionali.

Infatti , oltre che per le aziende stagionali, così come definite dall’art. 82 del CCNL Turismo 4/3/2010 e successive modifiche,

anche le aziende che non osservano periodi di chiusura di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi nel corso dell’anno (DPR 1525/1963 come modificato dal DRP 378/1995), possono sottoscrivere contratti di lavoro per ragioni di stagionalità,come letteralmente previsto dall’art. 83 dello stesso CCNL, nei casi di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno,  che sono nello specifico :

  • Periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
  • Periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
  • Periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
  • Periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

L'ultimo punto in particolare  evidenzia che la stagionalità  deve essere considerata  non solo per le aziende  in cui sono previsti periodi di  chiusura programmata dell'attività durante l'anno, ma anche per quelle ad apertura continuata durante tutto l'anno,   che ovviamente  riscontrano comunque  in quesi periodi particolari esigenze  di assunzione di personale  e devono poter preservare  i rapporti con figure professionali che hanno fatto crescere con contratti precedenti.

 
In tal senso le parti hanno ribadito che che  quanto già definito negli accordi precedenti soddisfa i requisiti legali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'applicazione delle specifiche normative.

L'impresa che ricorre ai contratti a tempo determinato
come definite dall’art. 85 del CCNL Turismo 4/3/2010 e successive modifiche hanno l’obbligo di inviare quadrimestralmente alle OOSS una comunicazione con il numero e le motivazioni dei contratti  stipulati nel quadrimestre precedente e il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.Detta comunicazione può essere effettuata in forma semplificata per il tramite dell’EBVF con apposita modulistica

SCARICA LA MODULISTICA dal sito web dell'Ente Bilaterale Veneto Fvg:
- MODULO ELENCO ASSUNZIONI
- MODULO RICHIESTA STAGIONALITA'


12 aprile 2019 -13:49

Ente Bilaterale Veneto F.V.G. Via Castellana, 88/C - 30030 Martellago (VE) Tel +39 041 5802374 Tel +39 041 5802374 Fax +39 041 5893667 info@ebvenetofvg.it P.IVA 03227070285 - C.F. 92098780288 CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: P62QHVQ
ente accreditato ai Servizi al Lavoro della Regione Veneto
codice L255 con DDR n. 388 del 09/05/2018.


Informativa sui cookies
ebveneto Skype ebveneto
Facebook EbVeneto
Feed RSS EbVeneto
Canale Telegram EbVeneto
YouTube EbVeneto
Instagram EbVeneto
Richiedi i servizi tramite le nuove App dell'EBVenetoFVG