Servizi alla persona /

Assistenza per dimissioni on-line

L'Ente Bilaterale Veneto FVG è tra i soggetti abilitati dalla normativa vigente per assistere i lavoratori nelle comunicazioni online delle dimissioni dal lavoro.
Dal 12 marzo 2016 è infatti entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 15-12-2015 in attuazione di quanto previsto dall' art. 26, c. 3, D. Lgs. n. 151/2015, che prevede una nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale, che ora è l'unica modalità giuridicamente valida con la quale i lavoratori possono comunicare le proprie dimissioni.
Il lavoratore che intenda dimettersi, può gestire la trasmissione dei dati in completa autonomia utilizzando il suo codice di identificazione personale INPS (PIN INPS) sul portale www.cliclavoro.gov.it, oppure può decidere di appoggiarsi all'Ente Bilaterale Veneto FVG che è abilitato ad operare per suo conto.
Per richiedere il servizio, chiamare il numero 041-5802374 per prendere appuntamento e anticipare via e-mail da documentazione richiesta.
Assistenza per dimissioni on-line

Quando richiedere il servizio

Il servizio può essere richiesto tutti gli anni, anche più volte all'anno, con un preavviso di almeno 4-5 giorni lavorativi rispetto alla data di comunicazione delle dimissioni.

Come richiedere il servizio

Puoi effettuare la richiesta di rimborso, attraverso:
Richiesta on line

Richiesta on line

Puoi effettuare la richiesta di rimborso collegandoti alla tua area riservata. RICHIESTA ON-LINE
Richiesta tramite app

Attraverso L'App

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Richiesta tramite e-mail

Tramite e-mail

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Note

Ogni lavoratore può richiedere al massimo € 350.00 all'anno per la totalità dei servizi.
Per inviare la documentazione, il lavoratore dovrà fornirci i seguenti dati dell'azienda da cui intende dimettersi: Codice Fiscale, e-mail, PEC, comune della sede di lavoro.
La procedura telematica non si applica: a. per i rapporti di lavoro domestico, marittimo e con la pubblica amministrazione; b. per recessi formalizzati durante il periodo di prova, durante il periodo di gravidanza e sino al 3° anno di vita del figlio; c. in caso di recessi presso una Commissione di Conciliazione, Direzione territoriale del lavoro o altra sede protetta.


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