Decreto agosto: nuovi trattamenti degli ammortizzatori sociali

6 settimane + 6 queste le nueve misure pr gli ammortizzatori sociali
Categoria: Normativa
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I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono  l’attività’  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario  e cassa  integrazione  in  deroga  di  cui  agli  articoli  da   19   a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità’ previste al comma 2.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso

 tra  il  13  luglio  2020  e  il  31  dicembre  2020. 

Con riferimento  a  tale  periodo,   le   predette   diciotto   settimane costituiscono la durata massima che puo’ essere richiesta con causale COVID-19.

I  periodi  di  integrazione  recentemente  richiesti  autorizzati ai sensi del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020, collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime  nove  settimane  del presente comma.

Ad esempio se un’azienda ha terminato la cig-d il 20 luglio, le settimane da richiedere del decreto di agosto saranno 9-1 quindi 8.

 

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato  il  precedente  periodo di  nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per  periodi  di  integrazione   relative   alle ulteriori nove settimane di cui al  comma  1  versano  un  contributo addizionale determinato sulla base del  raffronto  tra  il  fatturato aziendale  del  primo  semestre  2020  e  quello  del  corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per  i  datori  di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18  per  cento  della  retribuzione  globale  che  sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  durante  la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per  i  datori  di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

c) Il contributo addizionale non e’ dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20  per  cento  e  per  coloro  che  hanno  avviato  l’attivita’  di   impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Ai fini dell’accesso alle ulteriori nove settimane  di  cui  al comma 2, il datore di lavoro  deve  presentare  all’INPS  domanda  di concessione nella quale autocertifica, ai sensi  di  quanto  previsto dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza  dell’eventuale  riduzione  del fatturato di cui al comma 3.. 

I termini decadenziali di invio delle  domande  di  accesso  ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via  amministrativa,  in  scadenza  entro  il  31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

I termini di invio delle domande  di  accesso  ai  trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli  stessi  che,  in  applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1°  e  il  31  agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.


1 settembre 2020 -14:53

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