

Tra le somme per le quali non è dovuta l’IRPEF ci sono quelle erogate per finalità di educazione e istruzione, ambito che è stato tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria.
Sia il bonus erogato come rimborso che l’eventuale voucher rilasciato per l’acquisto di computer, laptop e tablet per la didattica a distanza non costituiscono reddito imponibile per il lavoratore dipendente, che non pagherà le tasse sul beneficio riconosciuto e non dovrà indicarlo in dichiarazione dei redditi
Il diritto all’esenzione IRPEF del bonus per PC e tablet sarà però riconosciuto solo a patto che il dipendente produca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’Università, che attesti lo svolgimento delle lezioni a distanza, attraverso la DAD.
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11 giugno 2021 -13:08
Ente accreditato alla Formazione e ai Servizi al Lavoro della Regione Veneto con codice accreditamento alla Formazione A0397 e codice accreditamento ai Servizi al Lavoro L255 ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e della L.R. n.3 del 13/03/2009.