Lo smartworker ovvero chi lavora da casa non ha bisogno di una specifica copertura Inail. Gli smart worker, abituali e non, sono lavoratori dipendenti come gli altri e quindi sono già coperti dagli infortuni come derivante dalla stipulazione del contratto di lavoro subordinato.
Occorre che il lavoratore faccia parte delle categorie elencate nell’articolo 1, D.P.R. 1124/1965.
L’art. 23 delle legge 81 del 22 maggio 2017 specifica che “il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.
Esattamente come accade per il lavoratore che sia fisicamente presente in sede, anche per lo smart worker ci sono alcuni casi in cui l’Inail non può concedere la copertura assicurativa.
Ecco quali:
· rischio elettivo: quando un infortunio sia causato da “una azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore o necessità attuata dal lavoratore”, cioè nel caso in cui il lavoratore abbia volontariamente adottato un comportamento scorretto non dipendente da cause di forza maggiore, causandosi l’infortunio.
· negligenza e mancato buon senso: quando il lavoratore adotti comportamenti negligenti o che non rientrino nelle normali regole di buon senso;
Il lavoratore agile quindi non è un lavoratore di serie B ma viene trattato ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro al pari di un lavoratore che opera dalla sua postazione in azienda.
15 luglio 2021 -11:27