CONTRATTO DI APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETA'

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione
Categoria: Normativa
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A seguito del protrarsi della crisi economica dovuta all’emergenza sanitatia nazionale, a causa della pandemia da Covid-19, le aziende possono e debbono sfruttare gli sgravi contributivi che si prospettano nel panorama giuridico italiano.
Una agevolazione interessante nell’attuale panorama giuridico, a sistema, è quella del cd. “Apprendistato di qualificazione e riqualificazione” di cui all’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.


Il Contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga agli ordinari limiti di età, ha come novità la possibilità fi assumere indivisui beneficiari di indennità di mobilità*, Naspi, indennità speciale edile e Dis-Coll (trattamento di disoccupazione per i collaboratori) al fine di una loro “qualificazione o riqualificazione professionale”.

Al termine del periodo di apprendistato la risoluzione del rapporto di lavoro soggiace all’ordinaria disciplina in materia di licenziamenti individuali (non è pertanto ammessa la facoltà di recesso al termine del periodo formativo).

L’assunzione di lavoratori in naspi con contratto di apprendistato professionalizzante è valida solo se il lavoratore ha ricevuto dall’Inps la comunicazione di accoglimento della domanda e a far data dalla decorrenza della prestazione.

INCENTIVI ECONOMICI

Il datore di lavoro ha facoltà di inquadrare il lavoratore assunto in apprendistato fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante al lavoratore qualificato impiegato in mansioni corrispondenti a quelle oggetto del rapporto di apprendistato ovvero di stabilire la retribuzione in misura percentuale in riferimento all’anzianità di servizio.

Nessun incentivo di tipo economico (quindi 20% del trattamento Naspi) per l’assunzione in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di disoccupazione [circolare inps 108/2018, p. 3.6/B – messaggio inps 2243/2017]


CONTRIBUZIONE


Datori di lavoro fino a 9 dipendenti:


• 1°anno: 3,11% [1,5 + 1,31 (naspi) + 0,30 (fondi interprofessionali)];

• 2°anno: 4,61% [3% + 1,31 (naspi) + 0,30 (fondi interprofessionali)]

• dal 3°anno: 11,61% [10% + 1,31 (naspi) + 0,30 (fondi interprofessionali)]


Datori di che occupano un numero di dipendenti superiore a 9:


• 11,61% per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato non è prevista l’estensione per ulteriori 12 mesi della riduzione contributiva come accade per l’ordinaria casistica di apprendistato

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E FORMAZIONE

E'essenziale per questa tipologia di apprendistato la qualificazione o la riqualificazione che l’apprendista senza limiti di età deve raggiungere, in tal senso l’impresa/datore di lavoro hanno l’obbligo di erogare la formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze richieste dai contratti collettivi di riferimento.

• si possono assumere lavoratori in possesso di qualifica diversa rispetto a quella per la quale è assunto con il contratto di apprendistato;

• se si assumono lavoratori in possesso di qualifica uguale o similare rispetto a quella per la quale vengono assunti con il contratto di apprendistato: valenza del piano formativo individuale attraverso la cui realizzazione dovrà realizzarsi un apprezzabile arricchimento delle competenze professionali già possedute;

• In riferimento ai contenuti di cui all’interpello ministeriale n. 8/2007 ripresi dalla circolare n. 5/2013 (A mero titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva).

• La formazione di base o trasversale non è richiesta in riferimento a quei soggetti che, in virtù di pregresse esperienze lavorative siano già in possesso delle nozioni inerenti predetta formazione né di coloro che, in virtù di precedenti rapporti di apprendistato, siano in possesso di attestazione formale relativa all’esecuzione dei percorsi formativi in argomento (offerta formativa pubblica).

Ente Bilaterale Veneto FVG, offre un servizio gratuito di validazione dei PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI degli apprendisti, clicca qui per richiedere il servizio

Fonti Normative:

Decreto legislativo 81/2015, art. 47, comma 4;

messaggio Inps n. 2243, del 31 maggio 2017;

Interpello Ministero del Lavoro n. 19/2016 (destinatari no AdR);

Interpello Ministero del Lavoro n. 5/2017 (formazione di base);

circolare Inps n. 108/2018.




22 ottobre 2021 -12:22

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