NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO A CHI ASSUME

E’ approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/2022 il decreto legislativo n. 104/2022 con cui vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE n. 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento della stipula di un contratto.
Categoria: Lavoro e contratti
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Nuovi obblighi in arrivo con il Decreto Trasparenza per le  nuove assunzioni dal 2022 di lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, interinali o lavoratori occasionali.

Cambiano gli obblighi informativi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al lavoratore al momento dell’assunzione.In particolare, ora il datore di lavoro è tenuto a comunicare nel contratto di lavoro (o subito dopo e comunque entro 7 giorni dall’assunzione) le seguenti informazioni aggiuntive:

·  periodo di prova

durata del periodo di prova, se previsto;

·  formazione

diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

·  ferie e permessi 

la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;

·  preciso di recesso 

la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

·  retribuzione iniziale e relativo pagamento 

l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

·  orario di lavoro 

la programmazione dell'orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

·  enti bilaterali, previdenziali e assicurativi 

gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso, per es. ente bilaterale, ente assistenza sanitaria integrativa, fondo pensione, ecc.  si deve far sapere al lavoratore a quale ente bilaterale e a quale ente di assistenza sanitaria integrativa viene iscritto.

 

Sono invece esclusi dalle disposizioni del nuovo decreto legislativo (articolo 1 comma 4):

·         I rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del Codice civile, nonché quelli previsti dal Decreto – legislativo numero 36/2021, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

·         I rapporti di lavoro caratterizzati da una durata predeterminata ed effettiva pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana, in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;

·         I rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

·         I rapporti di collaborazione prestati dal coniuge del datore di lavoro ovvero da suoi parenti ed affini non oltre il terzo grado, a patto che siano conviventi;

·         I rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero;

·         I rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 del Decreto – legislativo numero 165/2001 (relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del suddetto decreto).


4 agosto 2022 -14:15

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