CREDITO DI IMPOSTA: CONTRIBUTO PER IL RINCARO BOLLETTE

L'art. 3 e 4 DL n. 21/22 cosiddetto Decreto Ucraina convertito dalla Legge n. 51/2022 ha stabilito a favore delle imprese un credito d’imposta per i rincari subiti nelle forniture di energia elettrica e gas
Categoria: Normativa

 

Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022. Tale agevolazione è comprovata mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della spesa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31.12.2022 con il codice tributo 6963 ed eventualmente può essere ceduto per l’intero importo entro la stessa data.

Alle imprese non gasigivore, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione è riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il codice tributo per l’utilizzo del credito in compensazione, entro il 31.12.2022, è 6964 ed eventualmente può essere ceduto per l’intero importo entro la stessa data.

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 30 giugno ha approvato un decreto legge che introduce misure di contenimento dei costi di energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022:

  • annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema anche per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
  • aliquota iv a 5% per le somministrazioni di gas metano anche per usi diversi dagli usi civili;
  • mantenimento al livello del 2° trimestre delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il gas naturale.

I bonus prorogati anche al terzo trimestre sono al momento solo i bonus sociali elettrico e gas per chi è nella fascia isee da 8mila a 12mila.

NOVITA’ DECRETO AIUTI. Il Decreto Aiuti n. 50 era in vigore dal 18 maggio, mentre ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione sono in vigore dal 16 luglio 2022 anche le altre modifiche implementate dal Parlamento, con novità che riguardano anche il credito d’imposta alle imprese per l’energia e il gas.

L’AGEVOLAZIONE ENTRA NEL DE MINIMIS. La legge di conversione del Decreto Aiuti prevede che l’agevolazione legata ai crediti d'imposta entri nel perimetro della normativa sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
Il bonus alle imprese sarà pertanto subordinato al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato de minimis, che prevede il riconoscimento di un massimo di 200.000 euro di contributi complessivi per impresa nel corso di un triennio.
Si ricorda che il de minimis è il regime previsto dall’Europa che individua l’importo massimo di aiuti che possono essere riconosciuti dallo Stato e dalle altre Pubbliche Amministrazioni alle imprese, senza violare le regole in materia di concorrenza.
Le imprese quindi dovranno calcolare il plafond degli aiuti di Stato in regime de minimis ancora fruibili, tenuto conto di quanto già riconosciuto nel 2020 e nel 2021 alla luce della soglia dei 200.000 euro prevista dalla normativa comunitaria. Il calcolo dovrà poi considerare le regole specifiche del periodo emergenziale, e bisognerà tener presente il concetto di impresa unica applicato ai gruppi di imprese.

CALCOLO SEMPLIFICATO. L’altra novità (di cui possono beneficiare più le imprese “non energivore”) riguarda il calcolo semplificato. Con l’introduzione del comma 3-bis, l’onere del calcolo del risparmio teorico previsto va a carico del venditore. La norma introduce questa semplificazione se il venditore è lo stesso che riforniva l’impresa beneficiaria nel primo trimestre del 2019. Il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al cliente che ne farà richiesta, la comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
Il calcolo del venditore di limiterà a quanto spetterebbe all’impresa, senza considerare il tetto del “de minimis”.




24 agosto 2022 -16:58

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