Rinnovato il CCNL Turismo: le novità viste da EBVF

La scorsa settimana, il 18 luglio, è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Settore Turismo, sottoscritto da Confesercenti-Assoturismo-Fiepet-Fiba-Assohotel-Assocamping-Assoviaggi e le OO.SS. Fisascat, Filcams e Uiltucs. Il rinnovo del contratto, per le aziende e i dipendenti, finalmente arriva dopo circa 5 anni dalla sua scadenza (30 aprile 2013). Il rinnovo coinvolge tutte le imprese che operano nel comparto turistico: dai pubblici esercizi alla ristorazione collettiva e commerciale, dal settore ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero, agli stabilimenti balneari, alle agenzie di viaggio, ecc.. ecc… e assume come riferimento la base contrattuale del documento sottoscritto tra le parti il 4 marzo 2010, mantenendo l’unitarietà delle imprese e dei lavoratori del turismo.
Categoria: Normativa
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Ecco le principali novità: 

Sul part-time: la precedente normativa è sostanzialmente rimasta immutata salvo l’adeguamento al Dlgs 81/2015, in particolare, sul part-time weekend sono previste delle modifiche e maggiore fruibilità per studenti e percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito. Ulteriori casistiche e modalità di collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale e territoriale.

Un’altra buona notizia, per gli iscritti EBVF, riguarda la previsione di misure a sostegno del sistema della bilateralità, che mantiene invariate le proprie quote di adesione all’ente (0,20% a carico azienda e 0,20% a carico lavoratore, di paga base e contingenza per 14 mensilità) a scapito di coloro che omettono il versamento all'ente, visto che dovranno corrispondere lo 0,60% (non più lo 0,30%) in busta paga e comunque rimangono obbligati, verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale. 

Misure a sostegno della genitorialità: Adeguato il testo del CCNL sostanzialmente alle nuove previsioni legislative in materia di genitorialità. Inserite ulteriori ipotesi di Part- time in caso di certificazione per DSA o DSP.

Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi del CCNL non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021 ulteriori importi a seconda del livello lavorativo o in alternativa a seguito di accordo aziendale/territoriale l’azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente o al Fondo di Previdenza Complementare (Fon.te). E’ importante sapere che le aziende potranno essere esonerate dall’importo previsto in caso di situazioni di crisi economiche, eventi naturali estremi, ecc….

Assistenza Sanitaria Integrativa: Viene aumentato a 12 euro il Contributo mensile a carico del datore di lavoro con le seguenti decorrenze 1 euro a partire da febbraio 2018 e 2 euro a partire da gennaio 2019. L’azienda che ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità.

In materia di apprendistato si rimanda l'approfondimento al seguente link:  http://www.ebveneto.it/it/news/tutte-le-news/dettaglio-news?ID=1004


Una Tantum
A parziale copertura del periodo di carenza contrattuale, esclusivamente ai lavoratori dei comparti Aziende Alberghiere e Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum”, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra è pari ad euro 936 lordi al IV livello riparametrato e sarà erogata in  cinque rate mensili di pari importo a partire dalla retribuzione di agosto 2018 ai lavoratori che siano in forza alla data di decorrenza di tali rate. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui all’art. 7 dell’Accordo di Riordino della disciplina dell’Apprendistato del 28 marzo 2012 con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale.
L’ “una tantum” non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il t.f.r..
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza.  Pertanto le eventuali anticipazioni cessano di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2018.
Con l’erogazione dell’importo forfettario “una tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto periodo di carenza contrattuale, a qualsivoglia titolo.
 


24 luglio 2018 -13:10

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