RINNOVO CCNL Turismo E APPRENDISTATO: TUTTE LE NOVITA'

ll 18 luglio è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo 2018–2021 del CCNL Turismo Confesercenti tra Fiepet, Fiba, Assohotel, Assocamping, Assoviaggi, con Assoturismo-Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs. L’accordo prevede alcune importanti novità per chi vuole assumere appredisti.
Categoria: Lavoro e contratti
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Oltre all’adeguamento del testo normativo (alle intese siglate dopo il 2010 ed alla normativa vigente), il nuovo CCNL Turismo prevede nuove e significative modifiche in materia di apprendistato.

La prima modifica riguarda la percentuale di conferma per l’assunzione di nuovi apprendisti, in precedenza fissata al 70%, passa al 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti;

La seconda, invece, riguarda la proporzione numerica che viene così definita dal nuovo CCNL:

  • Il numero complessivo di apprendisti per un’azienda che occupa più di 9 unità (quindi da 10 lavoratori qualificati in su) può assumere apprendisti in un rapporto di 3 a 2.
  • Il numero complessivo di apprendisti per un’azienda che occupa meno di 10 unità (quindi con non più di 9 lavoratori qualificati) può assumere apprendisti in un rapporto di 1 a 1.
  • Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Infine, viene definita la disciplina contrattuale dell’apprendistato  di primo e terzo livello già oggetto di intese.


Una Tantum
A parziale copertura del periodo di carenza contrattuale, esclusivamente ai lavoratori dei comparti Aziende Alberghiere e Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum”. Per gli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo sarà erogato a titolo di “una tantum” un importo in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui all’art. 7 dell’Accordo di Riordino della disciplina dell’Apprendistato del 28 marzo 2012 con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale.


Per maggiori informazioni sul rinnovo CCNL Turismo clicca il seguente link: http://www.ebveneto.it/it/news/tutte-le-news/dettaglio-news?ID=1003


24 luglio 2018 -10:58

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