Riforma degli ammortizzatori sociali 2022

Riforma degli ammortizzatori sociali: la Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni ter
Categoria: Normativa

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l'INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, il provvedimento chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Di seguito, le principali novità illustrate dall'Istituto.

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro
Ampliando la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e a tutte le categorie di apprendisti. Vengono esclusi i dirigenti.

Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione.

Importo dei trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l'anno 2021, pari a € 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
La Legge di Bilancio 2022 prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il ricorso al pagamento diretto a carico dell’INPS è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.

Computo dei dipendenti
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
A seguito delle modifiche apportate, il lavoratore beneficiario che - durante il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro - svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Invece, qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l'Istituto precisa che la disciplina non subisce sostanziali modifiche, chiarendo che continuano ad essere applicate le previsioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Campo di applicazione: restano invariati i destinatari della CIGO rispetto D.Lgs. n. 148/2015.

La domanda….

La Riforma riduce l'ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
L'INPS evidenzia che la CIGS è uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione al campo di applicazione, la Riforma prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;
b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Inoltre, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di "riorganizzazione aziendale", ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano "per realizzare processi di transizione" che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono, altresì, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

In merito al contratto di solidarietà, la norma riformata innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all'istituto contrattuale.

Crisi aziendale per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale.

Fondi di solidarietà bilaterali
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente. La novella interessa, inoltre, anche le disposizioni concernenti l'importo dell'assegno di integrazione salariale e la durata del trattamento.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

Fondo di integrazione salariale (FIS)
È estesa la platea dei soggetti tutelati poiché, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015).

L'Istituto illustra, altresì, le specifiche disposizioni introdotte con riguardo alle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici.
Peraltro, la Riforma interviene anche sulla tipologia e sulla durata della prestazione assicurata dal FIS, per i cui dettagli si rimanda al provvedimento.

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni ter
Il Decreto Sostegni ter (art. 7, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati come ilTurismo, della Ristorazione, e dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative e delle altre attività  – che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022 – di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

Destinatari, Durata Causali per accedere agli ammortizzatori sociali 2022

  • I datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente accedono alla FIS per la durata di 13 settimane nel biennio mobile con causali Ordinarie e Straordinarie
  • I datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti nel semestre precedente accedono alla FIS per la durata di 26 settimane nel biennio mobile con causali Ordinarie e Straordinarie
  • I datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter accedono alla FIS per la durata di 26 settimane con causali ordinarie;

         - 24 mesi per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione);

         -12 mesi per causale CIGS "crisi aziendale";

         -36 mesi per causale CIGS "contratto di solidarietà"

Aliquote di finanziamento

Contributo ordinario

Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è articolata come segue:

  • 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento della GIGS è articolata come segue:

  • 90% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti

Contributo addizionale

La nuova formulazione del richiamato comma 8 dell’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015 mantiene inalterata nella misura del 4% della retribuzione persa dai lavoratori l’aliquota del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso al FIS.

Dal 1° gennaio 2025, l’aliquota del contributo addizionale del 4% si riduce in misura pari al 40% - attestandosi, così al 2,4% - per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a decorrere dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

 

Termini di trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno di integrazione salariale

Le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale, potranno essere inviate entro il 15esimo giorno dal primo giorno di cassa integrazione usufruito. Le istanze di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 8° febbraio 2022, potranno essere inviate ...vedi news

Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

Per maggiori informazioni rivolgersi a segreteria Ente Bilaterale Veneto fvg 041/5802374


7 febbraio 2022 -10:15

Ente Bilaterale Veneto F.V.G. Via Castellana, 88/C - 30030 Martellago (VE) Tel +39 041 5802374 Tel +39 041 5802374 Fax +39 041 5893667 info@ebvenetofvg.it P.IVA 03227070285 - C.F. 92098780288 CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: P62QHVQ
ente accreditato ai Servizi al Lavoro della Regione Veneto
codice L255 con DDR n. 388 del 09/05/2018.


Informativa sui cookies
ebveneto Skype ebveneto
Facebook EbVeneto
Feed RSS EbVeneto
Canale Telegram EbVeneto
YouTube EbVeneto
Instagram EbVeneto
Richiedi i servizi tramite le nuove App dell'EBVenetoFVG