Decreto Trasparenza e Circolare 4/2022: ultimi aggiornamenti.

Il 10 Agosto, in attesa dell'entrata in vigore del D.Lgs. 104 del 27/06/22 previsto il 13 agosto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanava la circolare n. 4/2022 per rispondere all' "apparente" appesantimento sulla stesura dei contratti di lavoro.
Categoria: Lavoro e contratti
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Come già accennato nella news sul Decreto Trasparenza (notizia pubblicata sul sito dell'Ente Bilaterale Veneto Fvg, in data 04 Agosto 2022) dal titolo "Nuovi obblighi informativi in capo a chi assume", il D. Lgs 104/2022 riscrive il D.Lgs 152/97 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili in attuazione della direttiva UE 2019/1152.

Il decreto, entrato in vigore il 13 agosto, ha presentato un disallineamento temporale rendendo necessaria un'attività interpretativa delle disposizioni transitorie in cui si è soffermato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n.4 del 10.08.2022 e che trovate in allegato alla presente.

Nel tentativo di agevolare le imprese nella prima fase di attuazione della normativa, la circolare semplifica in parte  quegli adempimenti aziendali con alcuni elementi di analisi utili a non leggere la nuova normativa in modo troppo imbrigliante.

Da quanto si può apprendere, il datore di lavoro deve comunque aggiungere alcune informazioni, rispetto al passato:

  • il diritto a ricevere formazione (se prevista);
  • il tipo di contratto con le parti sottoscrittrici;
  • enti/istituti previdenziali/assicurativi e forme di protezione in materia di sicurezza sociale;
  • utilizzo di sistemi decisionali/monitoraggio automatizzati (se previsti);
  • programmazione orari/straordinari/retribuzione/turni e eventuali condizioni cambiamenti turno (in base anche alla imprevidibilità o meno del tipo di lavoro).

Vale la pena ricordare che in base al nuovo art. 1, c. 6, D.Lgs. n. 152/1997 il Ministero ha l’obbligo, attraverso il proprio sito, di mettere a disposizione la generalità delle disposizioni normative relative alle informazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate dai datori di lavoro.

 

In sintesi:

Anche se il nuovo art.1 del D.Lgs. n.152/97 non fa più espresso riferimento alla possibilità di rendere alcune informazioni al lavoratore mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato, tuttavia, fermo restando che con la consegna del contratto/comunicazione di lavoro il lavoratore è già informato dei principali contenuti di cui all'art.1, la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o altri documenti. E per tutti i rapporti instaurati prima del primo agosto, l'art.16 introduce la possibilità per i lavoratori di richiedere per iscritto una integrazione delle informazioni.


31 agosto 2022 -14:40

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