
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 23 del 30 agosto 2011, fornisce importanti chiarimenti in merito alla diffidabilità ed alla sanzionabilità delle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro e di prospetti paga. Particolare attenzione è posta alla applicabilità dell’art. 8 della Legge n. 689/1981, sull’utilizzo del “cumulo giuridico” e della "continuazione" nelle ipotesi in cui tali violazioni si siano protratte per più mesi. Importanti precisazioni sono altresì fornite in relazione alla contestuale applicazione sia delle sanzioni in materia di Libro Unico del Lavoro che in materia di prospetti paga ai sensi della Legge n. 4/1953.

9 settembre 2011 -09:41
Ente accreditato alla Formazione e ai Servizi al Lavoro della Regione Veneto con codice accreditamento alla Formazione A0397 e codice accreditamento ai Servizi al Lavoro L255 ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e della L.R. n.3 del 13/03/2009.